Emendamenti alla Legge europea regionale

Valutazione dell’Impatto di Genere (VIG)

 Grazie Presidente,

L’azione della Regione Emilia-Romagna si ispira all’Agenda 2030 dell’ONU per lo sviluppo sostenibile del Pianeta. Un fattore importante di sostenibilità è la diversità. Uno degli elementi fondativi dello sviluppo sostenibile è il perseguimento dell’uguaglianza sostanziale, atteso che ancora oggi la disuguaglianza di genere per la dimensione planetaria del problema è da intendersi come la più profonda da affrontare in modo sistematico dal punto di vista intersezionale del divario sociale, economico e culturale.

Perpetrare la segregazione femminile e la penalizzazione delle donne in termini di accesso alle risorse, ruoli e stereotipi di genere, non fa altro che indebolire l’umanità di fronte alle sfide epocali che ci attendono. Lo ribadiamo a dieci anni esatti dalla sottoscrizione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Istanbul, 11 maggio 2011).

La Regione Emilia-Romagna si è dotata negli anni di un solido e avanzato impianto normativo che costituisce la base essenziale per interventi sistemici e sistematici contro le discriminazioni di genere, al fine di rendere pienamente esigibili diritti e doveri. Una potente leva di cambiamento passa attraverso la qualità delle politiche pubbliche, l’efficienza dell’organizzazione e la consapevolezza istituzionale dei decisori tecnici e politici. Senza “capability” l’accountability può diventare mera formalità adempitiva.

E noi non possiamo permettercelo.

Integrare la dimensione di genere nell’elaborazione politica, normativa, strategica, progettuale e programmatica contribuisce a migliorare le condizioni di equilibrio tra uomini e donne, evitare l’incremento anche inconsapevole delle disuguaglianze e migliorare la governance di processo e di progresso della società.

E’ stato ampiamente dimostrato che “Le politiche incentrate su gruppi target definiti in termini generali (nessuna distinzione tra uomini e donne) di solito non sono neutrali, anzi possono persino rafforzare le disparità di genere, anticipare i possibili effetti differenziali” [Fuori Quota]

La Valutazione dell’impatto di genere (Vig), traduzione italiana del Gender impact assessment europeo, è “il processo di confronto e valutazione, in base a criteri rilevanti di genere, della situazione attuale e della tendenza prevedibile a seguito dell’introduzione della politica proposta” [EIGE, European Institute for Gender Equality, Gender impact assessment. Gender mainstreaming toolkit 2016.

Si tratta quindi di un processo – con metodologia codificata Ue – che parte ex ante e segue la vita di un programma o di una politica e produce indicazioni di orientamento alle scelte e di correzione di eventuali effetti distorsivi su uomini e donne per il miglioramento delle misure proposte. Un processo che la Ue richiede agli stati membri sin dal 2002 [COM(96) 67 def, Risoluzione del Parlamento europeo sul mainstreaming (integrazione della dimensione di genere) (2002/2025(INI)] rinnovato specificatamente per i piani recovery dalla risoluzione del parlamento europeo del 23 luglio 2020 [2020/2732 (RSP). Il Parlamento, a commento di Next Generation EU e del quadro finanziario pluriennale, al paragrafo 16, richiede: Gender Mainstreaming, Gender Budgeting e Gender Impact Assessment].

La Regione Emilia-Romagna con questo emendamento alla Legge europea, che sottopongo per conto della maggioranza all’attenzione dell’Aula, completa il quadro degli strumenti per ottenere i migliori risultati e la maggior efficacia nel contrasto alle disuguaglianze di genere. Gender Mainsteaming attraverso la trasversalità della legge quadro per la parità e contro le discriminazioni di genere n. 6/2014; Gender Budgeting con la dotazione del Bilancio di Genere fin dal 2016 e infine il Gender Impact Assessment con la Vig in discussione.

La Vig, in Italia, non è mai diventata strumento di policy making, per la consuetudine a etichettare le “questioni di genere” come “questioni di parte”, con una loro rilevanza sul versante dell’inclusione e della giustizia sociale, ma concepite come aliene dal sistema di relazioni economiche. Presunzione del tutto destituita di fondamento.

Nel PNRR abbiamo assistito alla meritevole introduzione della trasversalità delle questioni di genere nelle politiche e quindi auspichiamo sia nelle progettualità che negli investimenti (oltre alla fondamentale occupazione femminile e alla violenza), ma che è ben lontana dall’assomigliare ad una vera e propria condizionalità almeno valutativa. Ricordiamo che è dalla Conferenza mondiale di Pechino del 1995 che conosciamo il mainstreaming sancito dalla Convenzione del Consiglio d’Europa contro la violenza sulle donne.

La Vig ex ante consente di uscire dal “recinto” delle misure specifiche per le donne, disegnate come soggetto debole, per definizione legato a esclusive priorità familiari e tendenzialmente orientato a impieghi low profile e collegarlo, invece, a un progetto di crescita strutturale del paese. Il rischio altrimenti è di trovarci di fronte a una frammentarietà di misure note che partono con buoni auspici ma con nessuna stima circa gli esiti. La Vig ex ante stimola una riflessione seria e di lungo periodo sulla scelta degli strumenti per favorire proprio tale incremento. A partire dal senso e dal livello di efficacia degli ennesimi incentivi all’occupazione femminile, che hanno una storia di analisi e monitoraggi da sempre inascoltata, sino al tema dell’imprenditoria femminile, area di assoluto rilievo, ma non una soluzione per tutte, né tanto meno una semplice chance occupazionale per il target più fragile nel mercato del lavoro.

La Vig ex ante può addirittura suggerire soluzioni di rottura originali.

Il tema della parità di genere è stato oggetto di particolare attenzione da parte della Commissione europea che, nel quadro delle iniziative legate alla definizione del 2007 come anno europeo delle pari opportunità per tutti, ha adottato una particolare strategia di intervento, che ha visto l’approvazione di una «tabella di marcia» che ha istituito l’Istituto europeo per l’eguaglianza di genere ed ha posto le basi per l’odierna strategia europea per la parità. La tabella di marcia della Commissione nell’ambito della parte dedicata al miglioramento della governance sulla parità tra i generi, già all’epoca prevedeva che «l’applicazione di metodologie in tema di parità tra donne e uomini, quali la valutazione dell’impatto rispetto al genere e il bilancio di genere (l’integrazione della prospettiva di genere nella prospettiva di bilancio) favorirà la parità tra donne e uomini e apporterà maggiori trasparenza e affidabilità».

Si ricorda che in Inghilterra e in Spagna, sia pure con modalità diverse, ci sono esempi di legislazione positiva che prevedono la valutazione equitativa di genere delle innovazioni legislative. In Inghilterra la valutazione equitativa di genere è stata inserita nell’ambito dell’Analisi dell’impatto della regolamentazione (AIR), che era stata introdotta già a partire dagli anni ottanta quale metodo valutativo delle politiche pubbliche, in particolare di deregulation. La valutazione di genere è uno strumento per verificare in che modo le opzioni legislative di public policy possono influenzare donne e uomini in modo diverso, anche in quelle politiche e in quei settori in cui l’ineguaglianza non emerga in modo ovvio e palese. Nell’ordinamento spagnolo è stata invece approvata una legge ad hoc (la legge n. 30 del 2003), che prevede che la relazione di impatto di genere sia allegata alle proposte di legge di iniziativa governativa. Si ricorda inoltre come la valutazione equitativa di genere sia stata altresì prevista, come strumento valutativo ex ante non solo delle politiche di parità, ma delle politiche pubbliche in generale, nello strumentario decisionale della programmazione di alcuni importanti fondi comunitari.

Introdurre la valutazione dell’impatto di genere nella normativa regionale consente da un lato di consolidare strumenti già utilizzati, quanto di poter effettuare ex ante un’analisi degli effetti che possono derivare da una proposta sia per le donne che per gli uomini, evitando che decisioni politiche – apparentemente neutre rispetto al genere – possano avere un impatto differente, anche se non previsto e non voluto.
La valutazione dell’impatto di una proposta rispetto al genere permette di valutare, sulla base di specifici criteri rilevanti rispetto al sesso, la situazione presente e i prevedibili effetti conseguenti all’introduzione della suddetta proposta.

 Nello specifico degli Emendamenti alla Legge europea

 Il primo emendamento riguarda l’aggiunta del punto elenco f) all’art. 1 per poter consentire il richiamo coerente dell’art. 39 sulla valutazione dell’impatto di genere.

f) modifiche alla legge regionale 27 giugno 2014, n. 6 (legge quadro per la parità e contro le discriminazioni di genere) in attuazione della Strategia europea per la parità di genere – COM(2020)152 e del Piano d’azione dell’Unione europea sulla parità di genere – (EU Gender Action Plan – GAP III)”

Emendamento 2

Aggiungere dopo l’art. 38 Modifiche all’articolo 34 della legge regionale n. 30 del 1998

Capo VI – Valutazione dell’impatto di genere ex ante

Art. 39 – Modifica della Legge regionale n. 6/2014

Aggiungere nel “Titolo XI Sistema di verifica e di valutazione”

art. 42 bis

Valutazione dell’impatto di genere ex ante

 1.La Regione Emilia-Romagna, al fine di conseguire l’applicazione del principio di eguaglianza tra donne e uomini e l’effettiva parità tra i generi in ogni ambito della società, effettua di norma e salvo motivate ragioni d’urgenza, la valutazione dell’impatto di genere ex ante per migliorare la qualità e l’efficacia delle leggi regionali, in coerenza con le finalità e i principi di cui alla legge regionale 7 dicembre 2011, n. 18 (Misure per l’attuazione degli obiettivi di semplificazione del sistema amministrativo regionale). La Regione Emilia-Romagna individua tra gli ambiti prioritari a cui applicare la valutazione dell’impatto di genere ex ante lavoro, salute, welfare, educazione, cultura, sport, formazione, cooperazione internazionale, sviluppo, agenda digitale.

2.La valutazione ex ante è effettuata dagli organismi competenti per la predisposizione degli atti ed è presentata alla Commissione assembleare referente.

3.La valutazione prende in esame la coerenza interna delle leggi per quanto riguarda in particolare:

  1. gli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU per lo sviluppo sostenibile, la Strategia europea per la parità di genere, la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, nonché la presente legge relativamente al conseguimento dell’uguaglianza di genere e della democrazia paritaria;
  2. l’adeguatezza delle misure pianificate per promuovere le pari opportunità tra uomini e donne e impedire qualunque discriminazione, con particolare attenzione alla intersezionalità delle discriminazioni, alle discriminazioni multiple e alle persone con disabilità;
  3. l’assegnazione delle risorse di bilancio;
  4. la tipologia degli indicatori utilizzati tra quelli individuati dal regolamento di cui al comma 4;
  5. in che modo i risultati attesi contribuiranno al conseguimento degli obiettivi di cui alle lettere a) e b);
  6. l’adeguatezza delle risorse umane e della capacità amministrativa per la gestione dei processi previsti;
  7. l’idoneità delle procedure per la verifica e controllo e per la raccolta dati necessaria per l’effettuazione delle valutazioni comparabili sulla parità tra i generi, nonché statistiche disaggregate in base al sesso;
  8. l’eventuale definizione di ulteriori ipotesi di revisione, abrogazione, modifica, miglioramento delle leggi, regolamenti e atti di programmazione generale presi in esame alla luce dei risultati di processi valutativi effettuati sull’impatto di genere.
  9. La Giunta, previa intesa con l’ufficio di Presidenza dell’Assemblea legislativa, adotta il regolamento attuativo per l’applicabilità delle valutazioni dell’impatto di genere ex ante entro 180 giorni dall’entrata in vigore della presente norma, a seguito del quale sarà individuato il Nucleo Operativo d’Impatto (NOI), necessario per rendere efficace il presente articolo.

5.La Regione Emilia-Romagna, entro il 30 giugno di ogni anno, cura la pubblicazione del rapporto annuale sull’impatto di genere delle valutazioni effettuate, recante in allegato eventuali dati statistici e analisi quali-quantitative. Il rapporto integrale è reso disponibile anche nei siti internet istituzionali.

6.Tutte le valutazioni previste dal presente articolo sono rese pubbliche.

Cons. Roberta Mori

Non sarà semplice. E’ necessario. In Regione Emilia-Romagna siamo abituati ad andare oltre le intenzioni. Non amiamo le teorizzazioni che non colgano l’esigibilità e la concretezza dei diritti e delle opportunità. Ci vorrà una forte interazione tra direzioni e assessorati. Ci vorrà un nostro diretto protagonismo nell’accompagnare l’attuazione. E per questo ringrazio il Sottosegretario Baruffi che ha favorito una sintesi equilibrata di tutti gli interessi in campo e i dirigenti che con estrema competenza e qualità giuridica hanno dialettizzato con la sottoscritta. Ringrazio la maggioranza nelle persone dei Capigruppo che hanno con fiducia sostenuto questo esito testuale. Ringrazio i colleghi e le colleghe d’Aula per l’attenzione.