(26 febbraio) Più tutele per il tirocinante, un controllo della regolarità prima dell’avvio, durata massima di 6 mesi per tutti i percorsi ad eccezione di quelli rivolti a persone in condizioni di svantaggio (12 mesi) e a con disabilità (24 mesi); e ancora, un costante monitoraggio qualitativo, verifiche e sanzioni mirate per contrastare gli abusi; perché il tirocinio è un periodo di formazione che nulla ha a che fare con un rapporto di lavoro e le aziende devono utilizzarlo in modo corretto. Nell’ambito di un rafforzamento generale delle politiche attive per il lavoro, l’Assemblea regionale ha approvato oggi la legge sui tirocini dopo averla definita con il coinvolgimento delle parti sociali. Entrerà però in vigore il 1° luglio 2019 per consentire a enti di formazione accreditati, consulenti del lavoro, scuole, Università, Comuni e alle stesse aziende che ospitano i tirocinanti, di sperimentare il nuovo sistema. L’indennità minima viene confermata in 450 euro mensili per tutti i tirocinanti, superandosi la distinzione precedente tra tirocini formativi/di orientamento e quelli di inserimento o reinserimento al lavoro. Di seguito le principali novità. Per garantire la correttezza e la conformità del percorso alla normativa, è introdotto un sistema di autorizzazione preventiva e tempestiva, rilasciata dall’Agenzia per il Lavoro entro 10 giorni dal recepimento della documentazione.

Per valorizzare la valenza formativa del tirocinio, la legge conferma come riferimento del progetto formativo individuale il Sistema regionale delle Qualifiche. Tra gli obblighi o vincoli per le aziende ospitanti, vi è il divieto di realizzare più di un tirocinio con la stessa persona, o di sostituire con i tirocinanti il personale in malattia, maternità, ferie o in sciopero. Rimane l’obbligo di non aver effettuato licenziamenti nei 12 mesi precedenti l’attivazione del tirocinio, salvo quelli per giusta causa o giustificato motivo oggettivo, e di non usufruire della Cassa integrazione per attività equivalenti a quelle del tirocinio nella stessa unità operativa. Per qualificare il percorso, viene anche introdotto un limite al numero di tirocinanti, che possono essere seguiti contemporaneamente sia dal tutore del soggetto promotore del tirocinio sia da quello individuato dal soggetto ospitante.

L’Agenzia regionale per il Lavoro dell’Emilia-Romagna già realizza un monitoraggio delle caratteristiche dei tirocinanti e degli inserimenti lavorativi successivi al tirocinio. La nuova legge prevede che la Giunta regionale, in stretta integrazione con l’Ispettorato del Lavoro con cui è prevista la sottoscrizione di un protocollo d’intesa, individui e programmi attività di controllo e riceva tempestiva informazione sugli accertamenti ispettivi realizzati, anche per introdurre ulteriori interventi di carattere regolativo. Viene anche precisato e strutturato l’impianto sanzionatorio della normativa attuale. Rispetto alla legge precedente, viene eliminata la sanzione pecuniaria per violazione dell’obbligo di invio di progetto formativo e convenzione prima dell’avvio del tirocinio, perché ora il tirocinio non può partire in assenza della documentazione necessaria. Vengono invece introdotte nuove sanzioni nei confronti di promotori e soggetti ospitanti che prevedono, in caso di violazioni, il divieto di attivare ulteriori tirocini per un periodo che va dai 12 mesi fino all’interdizione permanente. Infine, viene introdotto un questionario di valutazione del percorso da parte del tirocinante.

I TIROCINI IN EMILIA-ROMAGNA: DATI 2018

Nel 2018 la Regione ha autorizzato 29.378 tirocini; il 49,4% sono stati attivati a donne, il 50,6% a uomini. Per quanto riguarda l’età, 21.443 tirocini hanno riguardato giovani tra i 16 e i 29 anni, 6.753 persone tra i 30 e i 54 anni e 1.182 cittadini con più di 55 anni. Rispetto alla provenienza dei tirocinanti, dei 29.378 tirocini autorizzati nel 2018 dalla Regione, 1.758 (circa il 6%) sono stati realizzati da richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale.