(17 giugno) II ministro Andrea Orlando è tornato a Reggio Emilia per presentare la riforma della giustizia penale appena approvata, in un incontro pubblico promosso dal Partito Democratico e da quegli amministratori e sindaci del nostro territorio che un anno fa avevano chiesto al Governo una maggiore certezza delle pene in particolare per i furti nelle case. Lo stesso Orlando ha spiegato come il contrasto delle rapine in casa, che vede nella riforma un inasprimento delle pene finalizzato in particolare all’utilizzo di misure cautelari senza la c.d. condizionale, vuole rispondere anche al danno psicologico delle persone colpite, soprattutto gli anziani, che perdono talvolta in modo irrimediabile quel senso di sicurezza che dovrebbe essere invece garantito. Il segretario del PD provinciale, nonché Sindaco, Andrea Costa, ha sottolineato a sua volta l’importanza di aver introdotto misure di giustizia che contribuiranno a ridurre tensioni e disagio sociale molto diffusi, alimentati ulteriormente da queste legittime paure.
(da 1-6 anni si passa a 3-6) e per il furto aggravato (da 1-6 a 2-6), per rapina semplice (da 3-10 a 4-10) e aggravata (da 4 anni e 6 mesi-20 a 5-20 se monoaggravata e a 6-20 se pluriaggravata), e per estorsione aggravata (da 6-20 a 7-20). Sarà più difficile, di conseguenza, ottenere la condizionale o condanne lievi in caso di riti alternativi. 3. Estinzione del reato per condotte riparatorie. Nei reati procedibili a querela, soggetta a remissione, il giudice dichiara estinto il reato, sentite le parti e la persona offesa, quando l’imputato ripara interamente il danno mediante restituzione o risarcimento ed elimina le conseguenze del reato. La regola è che il danno sia riparato prima che abbia inizio il dibattimento. Una delega, infine, affida al governo il compito di estendere la procedibilità a querela anche ai reati minori contro la persona o il patrimonio salvo che la vittima sia in condizioni minorate (per età o infermità) o ricorrano particolari aggravanti. 4. Voto di scambio politico-mafioso. Aumenta la sanzione per il voto di scambio politico-mafioso, che dagli attuali 4-10 anni passerà a 6-12 anni di reclusione. 5. Tempi certi per la chiusura dell’indagine. Il rinvio a giudizio o l’archiviazione dovranno essere chiesti dal Pm entro 3 mesi dalla scadenza di tutti gli avvisi e notifiche di conclusa indagine. Per i delitti di mafia e terrorismo il termine è però di 15 mesi. In caso di inerzia del Pubblico Ministero c’è l’avocazione d’ufficio del fascicolo disposta dal Procuratore Generale di Corte d’Appello. È poi previsto uno specifico potere di vigilanza del Procuratore della Repubblica sulla tempestiva e regolare iscrizione delle notizie di reato. Le nuove disposizioni varranno comunque per le notizie di reato iscritte dopo l’entrata in vigore della riforma. 6. Stop ai tempi morti davanti al Gip. Nel caso non sia accolta la richiesta di archiviazione, il Giudice per le indagini preliminari deve fissare l’udienza camerale entro 3 mesi. Successivamente, se non ritenga necessarie ulteriori indagini, dovrà provvedere e decidere sulle richieste del pm nel termine di 3 mesi. 7. Eliminata definitivamente la legge ex Cirielli sulla prescrizione. A partire dai reati commessi dopo l’entrata in vigore della riforma, la prescrizione resta sospesa per 18 mesi dopo la sentenza di condanna in primo grado e per altri 18 mesi dopo la condanna in appello. La sospensione non vale in caso di assoluzione e ha comunque effetto limitatamente agli imputati contro cui si procede. Oltre alle ipotesi già previste dal codice, la prescrizione sarà sospesa (per un massimo di 6 mesi) anche nel caso di rogatorie all’estero. Per i reati di violenza contro i minori (violenza sessuale, stalking, prostituzione, pornografia, maltrattamenti in famiglia, etc.), la prescrizione decorre dal compimento del diciottesimo anno di età. 8. Prescrizione del reato di corruzione. Per corruzione (propria e impropria), corruzione in atti giudiziari, induzione indebita e truffa aggravata per conseguire erogazioni pubbliche, reati che notoriamente emergono molto tempo dopo essere stati commessi, il termine di prescrizione massimo sarà pari alla pena edittale aumentata della metà (anziché un quarto come per i reati di minor gravità). Ai processi per delitti contro la Pubblica amministrazione dovrà essere assicurata trattazione prioritaria. 9. Concordato sui motivi d’appello. Viene reintrodotto il cosiddetto “patteggiamento in appello”. Le parti possono accordarsi sui motivi d’appello ed eventualmente sulla nuova pena chiedendo al Giudice di accoglierne alcuni e rinunciando agli altri. Il Giudice può recepire l’accordo o respingerlo disponendo che il processo prosegua. Il concordato è però escluso per i reati di particolare gravità (mafia, terrorismo, delitti sessuali etc.) e se si procede contro un delinquente abituale, professionale o per tendenza. 10. Impugnazioni più rigorose. Si rende più rigoroso e specifico l’atto di impugnazione che dovrà, a pena di inammissibilità, anche indicare le prove ritenute inesistenti, omesse o valutate erroneamente nonché le richieste istruttorie. Peraltro, al fine di agevolare l’individuazione dei punti da impugnare, sono scanditi con maggiore attenzione alla valutazione delle prove, i requisiti della sentenza. L’impugnazione potrà essere proposta personalmente dall’imputato, purché non si tratti di ricorso per Cassazione. Con delega, infine, si incarica il governo di limitare in alcuni specifici casi la legittimazione all’appello da parte del Pubblico Ministero (condanna solo in caso di modifica titolo o esclusione di aggravante ad effetto speciale), e dell’imputato (proscioglimento solo se non con formula piena). 11. Appello contro il proscioglimento. Nel caso di appello del Pubblico Ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione di una prova dichiarativa (ad esempio una testimonianza), il Giudice dovrà rinnovare l’istruttoria. 12. Deflazione dei ricorsi in Cassazione. Il ricorso per Cassazione subisce un incisivo restyling. Da un lato aumentano le sanzioni pecuniarie in caso di inammissibilità dei ricorsi, dall’altro si introduce una disciplina semplificata per l’inammissibilità quando vi siano alcuni specifici vizi formali, come ad esempio il difetto di legittimazione o la violazione dei termini. È poi previsto che in caso di sentenza c.d. “doppia conforme” di assoluzione, il ricorso per Cassazione da parte del Pubblico Ministero possa essere proposto solo per violazione di legge. Si allargano inoltre le ipotesi di annullamento senza rinvio e si rafforza la funzione nomofilattica delle sezioni unite della Corte di Cassazione. 13. Stretta sui ricorsi in Cassazione dopo il patteggiamento. Il ricorso per Cassazione contro la sentenza di patteggiamento è limitato ai vizi della espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza o all’illegalità della pena o delle misure di sicurezza. Il potere di correggere l’errore materiale è attribuito allo stesso Giudice che ha emesso la sentenza. 14. Decreto penale di condanna. Per incentivarne l’utilizzo si consente al giudice, nel determinare la pena pecuniaria in sostituzione di quella detentiva, di tener conto anche della condizione economica dell’imputato e si abbassa da 250 a 75 euro il valore di conversione di un giorno di reclusione. 15. Rito abbreviato sana le nullità relative. Una volta che il giudizio abbreviato è stato chiesto e accettato dal Giudice non potranno più essere riproposte questioni di competenza territoriale e le nullità, se non assolute, saranno sanate. Quando l’imputato fa richiesta di abbreviato condizionato a una integrazione probatoria contestualmente può fare domande subordinate di “abbreviato secco” o patteggiamento. E’ stato introdotto uno sconto di pena maggiorato (della metà) per le contravvenzioni. 16. Processi a distanza. Viene ampliato il ricorso ai collegamenti in video nei processi di mafia, terrorismo e criminalità organizzata precisando che la partecipazione al dibattimento a distanza diviene la regola per chi si trova in carcere (anche in caso di udienze civili), per “pentiti” e testimoni sotto protezione e agenti infiltrati. L’eccezione (ossia la presenza fisica in aula), può essere prevista dal giudice con decreto motivato ma non vale mai per i detenuti sottoposti al 41-bis. Il giudice peraltro, fuori dalle ipotesi obbligatorie, può disporre con decreto motivato la partecipazione a distanza anche per ragioni di sicurezza, per la complessità del dibattimento o per la testimonianza di un recluso. Le nuove norme saranno comunque efficaci un anno dopo la pubblicazione in Gazzetta della riforma. 17. Riforma dell’Ordinamento penitenziario. Il governo, sulla base di precise linee guida, è delegato a risistemare l’ordinamento penitenziario semplificando tra l’altro le procedure davanti al magistrato di sorveglianza, facilitando il ricorso alle misure alternative, eliminando automatismi e preclusioni all’accesso ai benefici penitenziari, incentivando la giustizia riparativa, incrementando il lavoro intramurario ed esterno, valorizzando il volontariato, riconoscendo il diritto all’affettività e gli altri diritti di rilevanza costituzionale e assicurando effettività alla funzione rieducativa della pena. Dai benefici restano comunque esclusi i condannati all’ergastolo per mafia e terrorismo e i casi di eccezionale gravità e pericolosità. Le norme dell’ordinamento penitenziario dovranno inoltre essere adeguate alle esigenze rieducative dei detenuti minorenni. 18. Limiti alla pubblicazione delle intercettazioni durante le indagini. Il governo dovrà predisporre, entro 3 mesi, norme per evitare la pubblicazione di conversazioni intercettate non rilevanti ai fini dell’indagine e comunque riguardanti persone completamente estranee. Da un lato il Pubblico Ministero nel selezionare il materiale a sostegno della richiesta di misura cautelare dovrà assicurare la riservatezza anche delle intercettazioni inutilizzabili o irrilevanti; dall’altro dopo la discovery parziale, gli atti non allegati a sostegno della richiesta dovranno essere custoditi in un archivio riservato, con facoltà di esame e ascolto (ma non di copia) da parte dei difensori e del giudice, fino all’udienza di stralcio. Nessuna restrizione dunque quanto ai reati intercettabili. Vi è poi una specifica disposizione per ristrutturare e razionalizzare le spese relative alle intercettazioni mediante la previsione di un decreto ministeriale da emanare entro il 31 dicembre 2017, che dovrà rivedere le voci di listino di cui al Dm 26 aprile 2001 disciplinando: le tipologie di prestazioni obbligatorie e le relative tariffe, i soggetti tenuti alle prestazioni obbligatorie di intercettazioni, i loro obblighi e le modalità di esecuzione. Entro un anno dall’entrata in vigore della legge si dovranno inoltre definire le prestazioni funzionali alle operazioni di intercettazioni e le relative tariffe. 19. Registrazioni fraudolente. È prevista la delega per punire (fino a 4 anni di reclusione) chi diffonde conversazioni tra privati captate fraudolentemente al solo fine di recare danno alla reputazione e all’immagine altrui. La punibilità è esclusa quando le riprese o registrazioni sono utilizzate come prova in un processo o costituiscono esercizio del diritto di difesa e del diritto di cronaca. 20. Virus informatici Trojan contro il terrorismo e le mafie. Si disciplinano le intercettazioni ottenute attraverso virus informatici (Trojan) stabilendo che l’attivazione del microfono avvenga solo su comando inviato da remoto (non in automatico) e che il trasferimento della registrazione sia fatto solo verso il server della procura. Il ricorso ai “captatori informatici” è ammesso sempre e ovunque per mafia, terrorismo, criminalità organizzata e gli altri gravi reati di competenza della procura distrettuale antimafia; fuori da tali casi, potranno essere usati quando si sta svolgendo un’attività criminosa e vi siano i requisiti di ammissibilità previsti per le intercettazioni telefoniche. Le captazioni che coinvolgono occasionalmente soggetti estranei non sono conoscibili, divulgabili e pubblicabili.
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